Sentenza Juve-Napoli, la legge del sospetto


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«Dolo preordinato»: il Napoli non solo avrebbe potuto giocare contro la Juve a Torino, ma ha premeditatamente creato le condizioni per non partire. Non solo non esisteva una causa di forza maggiore, ma quella causa è stata progettata e precostituita dal club azzurro con piena volontarietà. E, non si dice ma si lascia intendere, con altrettante chiare complicità. Se le cose stanno davvero come le mette insieme la Corte sportiva d’Appello nel dispositivo di condanna, non si capisce perché il Napoli sia stato punito con la sconfitta per tre a zero e con un punto di penalizzazione, e non piuttosto – come sarebbe stato logico rispetto alla gravità delle accuse contestate – con la radiazione dal campionato. E non si capisce perché i giudici non abbiano disposto l’invio della sentenza alla procura della Repubblica per un’indagine penale che accertasse i sospetti formulati. Perché di questo si tratta. Di una sentenza fondata su una legge del sospetto, che racconta il calcio come una teocrazia arbitraria. Se il giudice di primo grado si era limitato a sostenere che il Napoli sarebbe potuto partire per Torino tra la prima e la seconda ordinanza delle Asl, ma decise di non farlo, la Corte d’Appello si spinge oltre e addebita alla società una condotta gravissima: quella di aver tramato per ottenere un provvedimento ad hoc, una causa di forza maggiore in realtà inesistente e artatamente costruita. I magistrati, con un uso disinvolto delle categorie giuridiche, richiamano un istituto del diritto penale, la cosiddetta “actio libera in causa”, che sanziona come un’aggravante l’essersi messo volontariamente in una condizione di incapacità di intendere e di volere per commettere un reato. Come nel caso dell’omicida che si ubriachi o si droghi prima di un delitto volontario. Il Napoli, secondo i giudici, si sarebbe dolosamente posto nella condizione di non poter disputare l’incontro. E, a prova di ciò, la sentenza adduce, non solo la cancellazione del charter, non solo l’annullamento dei tamponi, ma anche le richieste di chiarimento e i contatti con gli uffici di gabinetto della Regione Campania, “dei quali – scrivono i giudici – non si comprende il coinvolgimento”.

Senonché, se ci fu dolo nel precostituire una causa inesistente di forza maggiore, dovrebbe ritenersi che lo stop della Asl alla partenza sia il frutto di un reato, o quantomeno un atto contrario ai doveri d’ufficio. Invece quell’ordinanza che dispose l’isolamento a Napoli di tutta la squadra era un provvedimento legittimo e addirittura doveroso, secondo legge. E qui la sentenza dimostra di far suo interamente il paradigma del sospetto. Per dirla in parole semplici: siccome De Laurentiis si è raccomandato con la Regione, gli atti formali della Asl, ancorché ineccepibili, non valgono niente. Oltre che arbitrario, questo paradigma è giuridicamente insostenibile. E mostra, in controluce, la vera ragione della condanna: il Napoli ha violato la cosiddetta clausola compromissoria, l’unica legge che conta, quella che gli imponeva di attenersi al protocollo e di recarsi a Torino a giocare, così come hanno fatto altre squadre decimate dal Covid. Con un atto di forza la sentenza vuole risolvere una contraddizione del sistema, e cioè la compresenza nello stesso ordinamento di una quarantena hard, che attribuisce alle Asl il dovere di isolare i contatti stretti del positivo, e una quarantena soft, istituita dal protocollo federale vidimato dal governo. Ma si assume un compito che non spetta alla giustizia sportiva: quello di stabilire che non tutte le leggi dei cittadini si applicano ai calciatori. Se una deroga pure si giustifica, a difesa dello svolgimento del campionato, non può essere un tribunale sportivo a introdurla, a meno di produrre un verdetto che non fa onore al calcio, perché lo racconta come una setta, o una giungla dove non resta che scegliere tra i più furbi e i più forti. Né gli uni né gli altri faranno la lealtà, la correttezza e la probità, a cui si appella una sentenza che, in qualunque sede ordinaria, sarebbe considerata un compitino incoerente e, forse, anche ignorante. 

From: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/2020/11/11-76091661/sentenza_juve-napoli_la_legge_del_sospetto/

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