Il presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni spiega le motivazioni della sentenza: “Dovevamo giudicare se ci fosse o meno la forza maggiore per trasferirsi a Torino”
ROMA – A pochi giorni dalla pubblicazione delle motivazioni della sentenza su Juve-Napoli, che dovrà essere giocata dopo l’accoglimento del ricorso azzurro contro il 3-0 a tavolino inizialmente concesso ai bianconeri, Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, spiega come si è arrivati alla sentenza: “Il Collegio di Garanzia ha valutato gli atti dell’autorità sanitaria che secondo la legge italiana è preposta a stabilire anche in casi come questo, se una squadra possa partire per una trasferta oppure no – ha detto ai microfoni di Sky Sport – abbiamo ritenuto che, già il 3 ottobre 2020, la Asl competente aveva stabilito che, vista la presenza di casi positivi, c’era un obbligo di isolamento che avrebbe impedito la predisposizione a partire per Torino. Lo stesso protocollo federale della Figc faceva richiamo alle deliberazioni dell’autorità sanitaria nazionale e regionale, quindi la Asl, che è l’unica autorità che deve stabilire se ci sono rischi per l’incolumità pubblica oppure no. Abbiamo ritenuto che la forza maggiore si fosse già realizzata il 3 ottobre e il 4 ottobre ci fosse stata solo la conferma che non era possibile derogare. I protocolli consentono infatti una deroga“.
La sentenza, secondo Frattini, non mette a rischio tutto l’impianto del protocollo sanitario che il calcio si è dato nella sua autonomia: “Credo ci sia un principio di gerarchia delle fonti. In molte sentenze ho stabilito l’autonomia assoluta dell’ordinamento sportivo che deve essere salvaguardato. Ma, in caso di pandemia in atto, è giusto che il protocollo accettato dagli organismi sportivi abbia riconosciuto il potere di decisione finale all’autorità sanitaria pubblica. L’idea della bolla, cioè si può decidere, in deroga al divieto, di giocare in bolla, non può essere un obbligo ma una facoltà. La Asl ha valutato che questa facoltà non si poteva esercitare in quel caso specifico e neppure in bolla si poteva giocare”.
Sulla differenza rispetto alla sentenza di appello, molto severa nei confronti del Napoli, Frattini spiega: “Sono piani completamente diversi. C’è un’inchiesta della procura federale per valutare se quei comportamenti potessero o meno costituire violazione disciplinare. Noi dovevamo giudicare se ci fosse o meno la forza maggiore per trasferirsi a Torino. Abbiamo voluto sottolineare che, in questa fase, non si potevano mescolare le due questioni. Quello di un comportamento da valutare ai fini disciplinare, che non ci riguardava, è quello della impossibilità di prendere l’aereo e andare a Torino. Su questo abbiamo deciso“. Le differenze nei giudizi di secondo grado e Coni sono così spiegate dal presidente del Collegio di Garanzia: “Con la riforma della giustizia sportiva nel 2014 si è creata una sorta di cassazione dello sport, ovvero il Collegio di Garanzia, che è fuori dalla giustizia delle Federazioni. Per la prima volta abbiamo un organismo completamente distaccato dalla giustizia delle singole Federazioni, perché noi giudichiamo su tutte le questioni di tutte le corti di tutte le Federazioni. È possibile che i giudizi siano molto diversi. È la garanzia che c’è un ordinamento sportivo di ultimo grado totalmente indipendente dalle Federazioni“.